Iva e il trasferimento di immobili ad uso non abitativo

Iva e il trasferimento di immobili ad uso non abitativo

Il trasferimento di unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) può essere assoggettato ad IVA al 10% nel caso in cui si vada incontro ad una delle seguenti ipotesi:

  1. che le unità siano comprese in un fabbricato non di lusso a prevalente destinazione abitativa, ai sensi della legge 409/1948 (”legge Tupini”, ossia caratterizzato dall’avere almeno il 50% più uno della superficie sopraterra destinata ad abitazioni e non più del 25% della stessa destinata a negozi) e la cessione avvenga da parte dell’impresa costruttrice;


2. l’immobile sia stato oggetto di un intervento di restauro e risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia o inserito nell’ambito di un intervento di ristrutturazione urbanistica (ai sensi, rispettivamente, dell’art.3, comma 1, lett.c, d ed f del D.P.R. 380/2001) e la cessione sia effettuata dall’impresa che ha eseguito i lavori.


«In tutti gli altri casi – spiegano dall’Ance -, il trasferimento dei citati immobili deve essere assoggettato ad IVA con aliquota ordinaria del 20%». E’ importante ricordare, poi, che «la base imponibile – continuano dall’Ance – su cui applicare l’aliquota d’imposta è sempre costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti (art.13, D.P.R. 633/1972), mentre il criterio parametrico basato sulla rendita catastale e sui moltiplicatori (applicabile alle cessioni soggette ad IVA in base all’art.15 del D.L. 41/1995, convertito dalla legge 85/1995) è volto solo ad individuare situazioni che possono essere oggetto di accertamento da parte degli uffici».

Pierpaolo Molinengo


Studio Gortan – Partita I.V.A. 00884510322